Norme generali per i viaggiatori
E’ obbligo dei viaggiatori osservare scrupolosamente le norme emanate dalle autorità competenti nell’interesse della sicurezza e della regolarità dell’esercizio.
Art. 1 - Salita e discesa in vettura
I viaggiatore devono salire e discendere attenendosi alle indicazioni segnate all’esterno della vettura. La possibilità di salire e discendere è stabilita nei punti della rete esercita con le tabelle di fermata. Coloro che intendano scendere alle fermate a richiesta devono prepararsi per tempo e dare preventivamente avviso al conducente suonando l’apposito campanello, concedendo il tempo necessario affinché la fase di decelerazione avvenga in modo graduale e senza scosse. I passeggeri che intendono salire alle fermate devono fare un segnale col braccio in modo ben visibile al conducente.
E’ vietato salire o discendere quando la vettura è in moto e viaggiare comunque aggrappati all’esterno della stessa.
E’ parimenti vietato salire quando la vettura è segnalata completa.
Art. 2 - Obbligo del possesso del titolo di viaggio
I viaggiatori devono salire sull’autobus muniti di titolo di viaggio, se necessario obliterarlo e conservarlo per tutta la durata del percorso per poterlo presentare ad ogni richiesta del personale aziendale.
Chiunque venga trovato dal verificatore sprovvisto di titolo di viaggio, per averlo smarrito o per non averlo richiesto o per aver superato la zona di validità o per qualunque altra causa, o con titolo di viaggio irregolare è obbligato a pagare oltre che l’importo del biglietto anche la sanzione amministrativa.
Art. 3 - Esibizione documenti di viaggio
I possessori di abbonamento o di tessera, sono tenuti a presentare senza attendere la richiesta, il documento al conducente o all’agente di movimento in verifica.
Gli abbonamenti e le tessere riscontrati irregolari vengono ritirati per gli opportuni accertamenti presso l’Azienda.
Art. 4 - Obblighi in caso di tentativo di frode
I passeggeri, quando venga loro richiesto, sono tenuti a declinare ed eventualmente documentare le proprie generalità agli agenti dell’Azienda, i quali nell’esercizio delle loro funzioni sono persone incaricate di un pubblico servizio e, quindi, tutelati dagli artt. 336 e seguenti del Codice Penale.
Art. 5 - Sgombero passaggi
E’ vietato trattenersi sulla piattaforma anteriore, una volta obliterato il biglietto o presentato il documento di viaggio. Una volta salito in vettura, l’utente è tenuto a portarsi verso la porta posteriore della vettura e a lasciare il passaggio agli altri utenti.
E’ vietato altresì ingombrare il passaggio alle porte di uscita se non per il momento della discesa.
Nessun viaggiatore può occupare più di un posto a sedere.
Art. 6 - Norme di comportamento in vettura
Durante il trasporto è fatto esplicito divieto:
a) di parlare col conducente o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
b) di fumare o sputare sulle vetture;
c) di cantare, suonare, schiamazzare, tenere discorsi osceni, bestemmiare;
d) di fare la questua fra i viaggiatori od esercitare attività pubblicitaria e commerciale, anche a scopo benefico, senza il consenso dell’Azienda;
e) di sporgersi dai finestrini.
Art. 7 - Danni al materiale
Chiunque insudici o guasti o comunque rimuova o manometta la vettura o parte di essa è passibile del pagamento oltre che del danno anche degli oneri di fermo macchina che l’Azienda dovesse sopportare.
Art. 8 - Viaggiatori non ammessi in vettura
Non sono ammessi in vettura coloro che risultino in stato di manifesta ubriachezza : o che possano creare in maniera evidente danno ai passeggeri.
Art. 9 - Reclami
I reclami per motivi inerenti al servizio contro gli agenti, devono essere inoltrati all’Azienda, presso i cui uffici è a disposizione del pubblico un registro per tutte le comunicazioni che gli utenti intendono fare alla Direzione.
Art. 10 - Sospensione del servizio per cause di forza maggiore
L’Azienda non assume responsabilità per interruzioni o sospensioni del servizio dovute a cause di forza maggiore.
NORME PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI - DEI BAGAGLI - DEI CANI
Art. 1 - Trasporto dei bambini
- GRATUITO - ogni viaggiatore, munito di regolare documento di viaggio, ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un solo bambino di altezza non superiore al metro, purchè questi, in caso di vettura affollata non occupi posti a sedere;
- A PAGAMENTO - quando un viaggiatore abbia con sé più bambini di altezza non superiore al metro, l’acquisto dei biglietti deve essere fatto nel seguente modo:
- viaggiatore con due o tre bambini: acquisto di due biglietti;
- con quattro o cinque bambini: acquisto di tre biglietti e così via.
Cioè oltre all’acquisto del biglietto per il passeggero accompagnatore, è sufficiente l’acquisto di un biglietto ogni due bambini accompagnati, con esclusione del bambino che risulti in numero dispari. S’intende che essi possono occupare tanti posti a sedere quanti sono i biglietti acquistati.
Art. 2 - Ammissione bagagli e misure consentite
L’ammissione dei bagagli sulle vetture è regolato, conformemente alle disposizioni di legge, delle seguenti disposizioni:
- è consentito il trasporto di valige o pacchi avente carattere di bagaglio personale e perciò sempre accompagnati dal viaggiatore, purché non contengano materiale pericoloso, maleodorante, che possano insudiciare o comunque, per la loro natura o confezione, dare fastidio ad altri passeggeri. E’ tassativamente vietato il trasporto di colli contenenti materiale infiammabile o pericoloso;
- i bagagli non debbono superare le dimensioni di cm 80 x 45 x 25 ed il peso approssimativo di Kg. 20;
- i colli di piccole dimensioni che, senza fastidio per gli altri passeggeri, possono essere tenuti sulle ginocchia e che non superino le dimensioni di cm 50 x 30 x 25, in numero di 1 per passeggero sono esenti da qualsiasi pagamento;
- ciascun viaggiatore potrà portare con sé non più di due colli di dimensioni superiori a quelle indicate nel punto precedente, fino alle massime dimensioni, consentite dal punto b), pagando per ogni collo un supplemento uguale al costo del biglietto per un viaggiatore;
- in via di massima i colli devono essere depositati in punti ove non ostacolino il passaggio dei viaggiatori. Il trasporto può essere rifiutato quando le vetture siano affollate e non vi sia la possibilità di sistemare i bagagli.
Art. 3 - Ammissione carrozzelle per bambini
Le carrozzelle per bambini possono essere ammesse in vettura, previo pagamento, soltanto se rientrano nelle misure fissate per i normali bagagli e cioè cm 80 x 45 x 25. Il trasporto può essere rifiutato quando le vetture siano molto affollate.
Art. 4 - Trasporto cani
Ai passeggeri delle vetture è fatto divieto di portarvi cani o altri animali, salvo le particolari concessioni riguardanti i cani da guida per i ciechi, ed i cani di piccole dimensioni, per i quali vigono le seguenti norme:
- ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane guida o da caccia, o di limitata dimensione. Il cane deve essere munito di museruola a paniere. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente, per tutti gli altri cani, deve essere acquistato il biglietto a tariffa in vigore;
- Il cagnolino di dimensioni limitate deve essere tenuto in modo da non recare disturbo agli altri viaggiatori;
- I cani guida ed i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario;
- Ove il cane insudici o deteriori la vettura o arrechi danno a passeggeri e cose, la persona che l’accompagna è tenuta al risarcimento dei danni.
Il presente Regolamento di Esercizio è dato in dotazione a ciascun agente e deve essere portato con sé nel servizio di vettura. Deve essere conservato in buono stato, e in caso di smarrimento deve essere dato avviso immediato alla Direzione che provvederà per il duplicato previo addebito dell’importo.
LA DIREZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio, con titolo non convalidato, irregolare o scaduto, oltre al pagamento del biglietto, è assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa dell'importo compreso tra € 40,00 ed € 150,00.
Data di ultima modifica: 21/08/2019